Q&A
Secondo l’articolo 45 del Regolamento CLP, i prodotti che hanno l’obbligo di essere notificati sono le miscele immesse sul mercato classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute umana (H3xx) e/o dei loro effetti chimico-fisici (H2xx).
Dall’obbligo di notifica sono quindi esclusi:
• le sostanze (comprese le sostanze UVCB);
• le miscele classificate pericolose esclusivamente per gli effetti sull’ambiente (H4xx) o non classificate pericolose;
• le miscele che presentano esclusivamente indicazioni supplementari di pericolo EUH;
• le miscele esplosive ed i gas sotto pressione;
• miscele vendute esclusivamente al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo;
• prodotti non sottoposti al Regolamento CLP, quali medicinali per l’uomo e veterinari, miscele radioattive, alimenti e mangimi, prodotti per la cosmesi pronti all’uso, rifiuti.
Da considerare che, almeno per l’Italia, vi è l’obbligo di notificare tutti i prodotti considerati detergenti secondo il Regolamento 648/2004, anche i prodotti non pericolosi, pericolosi esclusivamente per l’ambiente o che presentano solo indicazioni supplementari di pericolo EUH.
Dall’Allegato VIII al Regolamento CLP, le informazioni da includere nella notifica sono:
- L’identificazione
- del notificante e
- del prodotto (nome/i commerciale/i, UFI).
- La classificazione e gli elementi dell’etichettatura del prodotto.
- Le informazioni tossicologiche del prodotto.
- Le informazioni supplementari sul prodotto, quali:
- stato fisico e colore;
- pH
- imballaggi
- uso previsto del prodotto secondo la codifica EuPCS
- uso finale del prodotto (consumatore, professionale, industriale).
- L’identificazione dei componenti del prodotto (sostanze e/o MIM).
Nella composizione del prodotto sottoposto a notifica devono essere dichiarati i seguenti componenti (sostanze e/o MIM):
- Tutti i componenti pericolosi per la salute (H3xx) e per i pericoli chimico-fisici (H2xx), indipendentemente dalla concentrazione con cui sono presenti in distinta base del prodotto. Eccezione può essere fatta per i componenti così classificati presenti in concentrazione < 0,1%, se è possibile dimostrare che la loro presenza risulti irrilevante ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione. Non esiste però un metodo scientifico specifico per dimostrare l’irrilevanza di una sostanza o di una miscela ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
- I componenti della miscela non classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti chimico-fisici se presenti in concentrazione ≥ 1 %
È possibile dichiarare i componenti utilizzando le percentuali esatte oppure utilizzando degli intervalli di concentrazione la cui ampiezza è definita nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato VIII.
Le sostanze richiamate direttamente nella distinta di primo livello dei prodotti devono avere almeno uno dei seguenti identificatori: numero CAS, numero CE, nome IUPAC, nome INCI, nome Colour Index. Questi identificatori possono essere indicati nel pannello Generale della sostanza: il numero CAS e il numero CE sono nella parte di destra, il nome IUPAC, INCI e Colour Index possono essere indicati schiacciando il pulsante “Inserisci” sotto “Identificazione della sostanza”.
Per le MIM si deve distinguere il caso in cui la composizione della miscela inserita nella formula sia del tutto nota al notificante da quello più generale in cui la composizione invece è nota solo parzialmente.
- Se si conosce l’esatta composizione di una MIM si dovranno dichiarare tutti i componenti. La MIM non verrà dichiarata, bensì verranno dichiarate tutte le sostanze contenute con la loro percentuale o range e la loro classificazione. Ciò si traduce nel modulo andando a spuntare, nel tab Generale del pannello UFI della MIM, la spunta “Composizione nota al 100%”.
- Se si conosce parzialmente la composizione della MIM, le informazioni da dichiarare variano a seconda che la MIM abbia o meno un codice UFI notificato.
- Se la MIM ha un codice UFI notificato, devono essere dichiarati:
- il nome commerciale della MIM;
- la classificazione della MIM;
- la concentrazione della MIM;
- il codice UFI della MIM.
- Se la MIM non ha un codice UFI notificato, devono essere dichiarati:
- il nome commerciale della MIM;
- la classificazione della MIM;
- la concentrazione della MIM;
- i dati del fornitore;
- le informazioni sui componenti noti (cioè le sostanze di cui è composta e che sono indicate nella sezione 3 della SDS del fornitore).
Secondo il punto 4.1 dell’Allegato VIII al Regolamento CLP, è necessario l’aggiornamento della notifica quando:
- l’identificatore del prodotto (il nome commerciale o il codice UFI) è cambiato;
- la classificazione della miscela per quanto riguarda i pericoli per la salute e i pericoli chimico-fisici è cambiata;
- diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche richieste nella Sezione 11 della SDS del prodotto;
- se una modifica della composizione della miscela soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a) aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela;
- b) variazione di concentrazione di un componente della miscela al di là dell’intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;
- c) se si dichiarano concentrazioni esatte, quando si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti della Tabella 4 dell’Allegato VIII.
I punti a), b) e c), oltre all’aggiornamento della trasmissione, richiedono anche il ricalcolo di un nuovo codice UFI per il prodotto.
Il punto a) è soddisfatto anche nel momento in cui cambia il codice UFI di una miscela (MIM) facente parte del prodotto da notificare.
Il programma invierà in automatico i dossier di notifica dei prodotti che hanno subito una o più delle modifiche di cui sopra. Se l’utente modifica la composizione di un prodotto notificato in modo tale da richiedere il ricalcolo del codice UFI del prodotto, sarà avvisato al momento dell’elaborazione del prodotto che esso ha necessità di un nuovo codice UFI. Se l’utente salva l’elaborazione del prodotto, il programma ne ricalcolerà il codice UFI e invierà automaticamente un aggiornamento della trasmissione.
Se ad un prodotto non viene associato un codice UFI, controllare quanto segue:
- Dal pannello Generale del prodotto, lo stato è “Attivo”, “Obsoleto” o “Sperimentale”?
Solo ai prodotti attivi viene associato un codice UFI. - Dal pannello Generale del prodotto, esso è indicato come “Miscela”/”Sostanza in soluzione %” oppure è stato contrassegnato come “Sostanza monocomponente” o “Sostanza multicomponente”?
Solo ai prodotti indicati come “Miscela” o “Sostanze in soluzione %” viene assegnato un codice UFI, dato che le sostanze non sono soggette alla notifica. - Il prodotto è classificato pericoloso per la salute e/o per i pericoli chimico-fisici?
Se il prodotto in sezione 2.1 della SDS non presenta alcuna frase di pericolo H2xx e/o H3xx, non sarà considerato per l’attribuzione del codice UFI a meno che l’utente, all’interno del modulo EpyUFI, da Impostazioni > Configurazione > Configurazione notifiche non abbia spuntato uno o più delle seguenti opzioni: - Notifica anche i prodotti con solo frasi EUH
- Notifica anche i prodotti non pericolosi
- Notifica anche prodotti pericolosi solo per l’ambiente
Se l’utente ha spuntato una o più di queste opzioni, il programma prenderà in considerazione anche queste tipologie di prodotto per l’attribuzione del codice UFI.
Eccezione fanno i prodotti indicati come “Detergente” nel pannello Altre info del prodotto; i prodotti così spuntati sono considerati per l’attribuzione del codice UFI indipendentemente dalla loro pericolosità.
- Dal pannello Altre info del prodotto, esso è indicato come “Considera come MPC”?
I record dell’archivio dei prodotti indicati come “Considera come MPC” non vengono considerati per l’attribuzione di un codice UFI perché la spunta fa sì che vengano identificati come MIM, ossia come miscele comprate da fornitori che sono state create nell’archivio dei prodotti invece che nell’archivio delle MPC. Il record che presenta la spunta di “Considera come MPC” sarà da trattare come tale. - Dal pannello Altre info del prodotto, esso è indicato come “Semilavorato”?
I prodotti indicati come “Semilavorato” non vengono considerati per l’attribuzione di un codice UFI perché sono miscele utilizzate esclusivamente a fini interni, come componenti di altri prodotti, e non vengono immessi sul mercato tal quali. Non essendo immessi sul mercato, non hanno necessità di essere notificati.
Se il flag di “Semilavorato” è stato messo erroneamente, togliere la spunta e attribuire il codice UFI al prodotto, manualmente oppure automaticamente in seguito all’elaborazione dello stesso.
- Dal tab Generale del pannello UFI del prodotto è spuntata l’opzione “Non generare UFI/dossier”?
I prodotti così caratterizzati non vengono presi in considerazione dal programma per l’attribuzione del codice UFI. Questa spunta è da utilizzare nel caso in cui il prodotto sia venduto esclusivamente al di fuori dell’UE, è un rifiuto oppure se l’utente vuole usufruire del periodo di transizione per il prodotto. Togliendo la spunta il programma considererà il prodotto per l’attribuzione del codice UFI, se il prodotto risulta essere sottoposto a notifica.
Nel caso degli ingredienti che sono MIM (quindi MPC o prodotti definiti come “Considera come MPC”), il cambiamento del loro codice UFI viene interpretato come cambiamento di un ingrediente, quindi comporta il ricalcolo del codice UFI di tutti i prodotti soggetti a notifica che contengono tale MIM.
Si noti però che la PRIMA attribuzione di un codice UFI alle MIM non provoca il cambiamento
dell’UFI dei prodotti. Questo avviene anche se la MIM non è pericolosa ed è presente in concentrazione < 1%.
Se si cambia il codice UFI di una MIM, il software consente di scegliere se questa modifica
è dovuta ad una correzione di un precedente errore, o ad un cambiamento per motivi commerciali
(motivi per cui non risulta necessario cambiare l’UFI dei prodotti che contengono
la MIM), oppure se il cambiamento è o potrebbe essere dovuto ad un cambiamento della
formulazione: in quest’ultimo caso tutti i prodotti che contengono la MIM sono soggetti ad
un cambiamento di UFI.
La prima considerazione da fare è che questo controllo è valido solo per la distinta di primo
livello, non per le distinte delle MIM contenute nel prodotto da notificare.
Nel dossier di notifica dei prodotti, al minimo si devono dichiarare il 70% dei componenti noti.
Infatti, se la concentrazione riportata nel dossier è inferiore al 70%, il dossier non può essere
accettato (secondo la regola di validazione “BR556”).
Invece, se la composizione nota è compresa tra il 70% e il 90%, il notificante viene avvisato
che la composizione non è completa, e la cosa viene segnalata da ECHA agli Enti nazionali
incaricati di ricevere le notifiche per ulteriori approfondimenti.
È quindi consigliabile limitare se non evitare del tutto il ricorso ai RIEMPITIVI GENERICI
(come l’inerte) nella distinta di primo livello dei propri prodotti da notificare.
Se nelle distinte di primo livello dei propri prodotti è presente l’inerte, o altra sostanza riempitiva generica, al di sopra dei limiti consentiti, bisognerà sostituirlo con sostanze e/o MPC ben identificate.
L’utente può decidere di notificare le proprie distinte basi in due modi diversi:
- dichiarando un intervallo di concentrazione, rispettando quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato VIII del Regolamento CLP.
- dichiarando le percentuali esatte, esattamente come sono state inserite nel pannello “Distinta base” del prodotto in EpyPlus.
Questa scelta consente di avere una maggior tolleranza sulle variazioni di % di presenza dei componenti nella miscela rispetto alla dichiarazione con intervalli, soprattutto per i componenti considerati di grande rilevanza (tossicità acuta, STOT, corrosione, gravi danni oculari). Questa maggior tolleranza comporta un possibile minor numero di aggiornamenti dei codici UFI dei propri prodotti.
Nei dossier di notifica il programma di default indica degli intervalli di concentrazione per i componenti dei prodotti.
L’utente può modificare questa impostazione all’interno del modulo da Impostazioni > Configurazione > Configurazione notifiche spuntando l’opzione “Dichiara percentuali precise anziché range di concentrazione”. La percentuale precisa e l’identificativo di ciascun componente vengono comunque salvati in forma criptata.
La data di applicazione della notifica PCN è diversa a seconda dell’uso finale dei prodotti sottoposti a notifica. Per i prodotti con uso finale professionale e al dettaglio, la data di applicazione è il 1° gennaio 2021. Per i prodotti con uso finale industriale, la data di applicazione è il 1° gennaio 2024.
Le notifiche effettuate prima di queste date di applicazione ai singoli enti designati dei Paesi di immissione sul mercato dei prodotti sono valide fino al 1° gennaio 2025.
Comunque, entro questo cosiddetto periodo transitorio, anche i prodotti già notificati secondo la vecchia modalità dovranno essere notificati con il nuovo formato PCN, a meno che siano ormai
fuori produzione e non più venduti.
Durante questo periodo transitorio, ogni prodotto che è notificato secondo la vecchia modalità dovrà essere continuamente monitorato. Infatti, in caso di modifiche secondo il punto 4.1 dell’Allegato VIII del Regolamento CLP, è richiesto un aggiornamento della trasmissione, di conseguenza si è obbligati a trasmettere una notifica conforme al nuovo formato prima dell’immissione sul mercato del prodotto così modificato.
Le modifiche che richiedono l’aggiornamento obbligatorio della trasmissione, e quindi il passaggio dalla notifica ai singoli enti designati alla notifica nel formato PCN, sono le seguenti:
- Cambia il nome del prodotto.
- Cambia la classificazione della miscela per quanto concerne la salute e i pericoli chimico/fisici.
- Diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche pertinenti richieste nella sezione 11 della SDS della miscela.
- Cambia la composizione della miscela in seguito a aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più dei componenti.
Innanzitutto, per “uso finale” si intende l’uso di una miscela come ultimo passaggio prima della fine della sua vita utile, ossia prima che la miscela sia rilasciata nelle acque di scarico o nell’ambiente, sia inclusa in un articolo o sia consumata in un processo per mezzo di una reazione. Per determinare l’uso finale di una miscela bisogna considerare tutti gli step in cui la miscela è incorporata, fino a quando giunge al termine della sua vita utile.
Ad esempio, se una miscela formulata per essere utilizzata in ambiente industriale viene successivamente anche incorporata da un utilizzatore a valle in una miscela per uso professionale, l’uso finale della miscela è professionale. La data di applicazione della notifica PCN per la miscela è quindi del 1° gennaio 2021.
Il notificante della miscela può non avere un quadro completo di tutte le miscele in cui viene incorporata la propria miscela. In caso di incertezza, il notificante deve, ove possibile, cercare di acquisire tali informazioni.
Da considerare che, se il prodotto allo stato finito contenente la miscela originaria è esentato dal Regolamento CLP, allora l’uso finale da prendere in considerazione per la miscela è quello dello step immediatamente precedente.
Non vi è alcuna possibilità di “convertire” le notifiche già fatte all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS per renderle conformi al nuovo formato richiesto. Queste notifiche dovranno quindi essere rifatte ex novo.
No, ogni dossier di notifica deve essere inviato nella/e lingua/e richieste del Paese/i di immissione sul mercato. I singoli Paesi possono decidere di accettare anche altre lingue (come ad esempio l’inglese). Nella terza colonna del seguente link: http://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009
vengono riportate le lingue richieste dai singoli Stati Membri per l’invio dei dossier di notifica.
Sì, al momento dell’associazione dei Paesi nel tab Mercati di destinazione del pannello UFI dei prodotti è possibile selezionare qualunque Paese appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (sono quindi esclusi Svizzera e Regno Unito).
Nella lista dei Paesi che si apre all’associazione, alcuni di essi potrebbero essere riportati in rosso; ciò indica che l’utente non ha la lingua in EpyPlus del Paese selezionato. Il Paese può comunque essere selezionato come Mercato di destinazione del prodotto e il dossier sarà redatto nella lingua richiesta, anche se non posseduta in EpyPlus, perché nel dossier di notifica del prodotto saranno riportati i testi standard Epy della sezione 11 della SDS del prodotto. Questi testi standard sono forniti in tutte le lingue, anche quelle che l’utente non possiede in EpyPlus.
La possibile problematica potrebbe riguardare eventuali testi aggiuntivi che l’utente ha indicato per la sezione 11 del prodotto o delle sostanze contenute nel prodotto. In quel caso, il programma rileva se per quei testi aggiuntivi vi è la traduzione in inglese; se trova la traduzione in inglese, indicherà il testo aggiuntivo in inglese nel dossier, creando un dossier che non è normativamente regolare (dato che è scritto in lingua mista). Se il programma non trova la traduzione dei testi aggiuntivi in inglese, non indicherà nulla e nell’anteprima del dossier riporterà dei punti di domanda in rosso.
Per controllare se per i propri prodotti da notificare vi sono dei testi aggiuntivi non tradotti, è possibile utilizzare il pulsante “Verifica traduzioni sez. 11” all’interno del modulo EpyUFI. Schiacciando il pulsante, saranno elencati i prodotti che presentano dei testi aggiuntivi non tradotti, e che l’utente dovrà andare a gestire in EpyPlus da Gestione > Inserimento e traduzioni > Testi aggiuntivi sostanze/prodotti.v
Ai fini della notifica PCN, sono considerati distributori chi compra e rivende una miscela tal quale, andandola eventualmente a ri-etichettare o ri-marchiare.
I distributori devono assicurarsi di immettere sul mercato solo prodotti conformi al CLP e garantire che tutti gli identificatori del prodotto (in particolare i nomi commerciali) siano oggetto di una trasmissione ai Paesi di immissione sul mercato del prodotto.
Per soddisfare questa prescrizione della notifica PCN, il distributore può comportarsi in due modi:
- Previo accordo commerciale, il distributore comunica a monte al suo fornitore il nome commerciale con cui vende la miscela e i Paesi di immissione sul mercato della miscela, se queste informazioni sono differenti da quelle del fornitore. Il fornitore includerà queste informazioni nella sua trasmissione notificando di fatto anche per il distributore.
Per utilizzare questa possibilità in EpyUFI, l’utente dovrà segnalare il prodotto come “Rivendita” dal pannello Altre info. Il pulsante UFI del prodotto di rivendita si trasformerà in un’unica riga in cui l’utente indicherà il codice UFI comunicatogli dal fornitore. - Se il distributore non vuole rivelare le informazioni a monte o se il fornitore rifiuta di includere le informazioni del distributore nella propria trasmissione, il distributore deve provvedere ad effettuare una propria trasmissione, notificando una miscela che è composta al 100 % dalla miscela acquistata dal fornitore e ottenendo quindi un codice UFI differente da quello del fornitore.
Per utilizzare questa possibilità in EpyUFI, l’utente NON deve spuntare il flag di “Rivendita” per il prodotto, bensì deve richiamare in distinta base del prodotto il 100% della MPC del fornitore, che dovrà quindi essere stata precedentemente creata nell’archivio apposito.
L’utente dovrà attribuire un codice UFI al prodotto e compilare il dossier dei dati necessari per la sua notifica.
Un’impresa che produce una miscela è un responsabile della formulazione e rientra nella definizione di utilizzatore a valle ai sensi del Regolamento CLP; ha quindi l’obbligo di trasmettere le
informazioni conformemente all’Allegato VIII.
Un’impresa che formula una miscela per conto di un cliente è anch’essa considerata un responsabile della formulazione (più precisamente, un responsabile della formulazione su commissione) e quindi un utilizzatore a valle, anche se non è proprietaria del prodotto
e non è titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
Per quanto riguarda la notifica PCN, il responsabile della formulazione su commissione deve notificare la miscela, generare un codice UFI per la miscela e fornirlo al proprio cliente.
Innanzitutto, secondo l’articolo 45 del Regolamento CLP il soggetto obbligato alla notifica rimane il responsabile della formulazione su commissione. Il cliente di un formulatore conto terzi, se non cambia la formulazione della miscela, può:
- utilizzare l’UFI originale fornito dal responsabile della formulazione su commissione;
- creare, se lo desidera, un nuovo codice UFI che deve essere inserito nella trasmissione effettuata dal responsabile della formulazione su commissione;
- effettuare una sua propria trasmissione (come nel caso dei distributori) notificando un prodotto composto al 100% della MIM del responsabile della formulazione su commissione.
Le prime due possibilità si considerano complete se il cliente del responsabile della formulazione su commissione comunica al formulatore il nome commerciale con cui vende la miscela e i Paesi di immissione sul mercato, se queste informazioni sono differenti da quelle del responsabile della formulazione su commissione.
La seconda possibilità non è gestibile per i responsabili della formulazione su commissione che utilizzano EpyPlus.
Un’impresa che effettua operazioni di reimballaggio di una miscela mediante trasferimento da un contenitore a un altro è considerata un utilizzatore a valle, e quindi soggetto obbligato ai fini della notifica PCN. Ciò vale anche se l’impresa che effettua il reimballaggio non svolge nessun’altra attività con la miscela (ad esempio, non ne modifica in alcun modo la composizione).
Le possibilità per chi reimballa le miscele sono due:
- Poiché immette sul mercato una miscela chimicamente identica a quella del fornitore,
l’impresa che effettua il reimballaggio può decidere di chiedere a quest’ultimo di effettuare la notifica per suo conto (previa conclusione di un accordo contrattuale).
In questo caso, l’impresa che attua il reimballaggio comunicherà al fornitore il nome commerciale con cui vende la miscela e i Paesi di immissione sul mercato, se queste informazioni sono differenti da quelle del fornitore. Il fornitore includerà le informazioni nella sua notifica e comunicherà il codice UFI al reimballatore, che potrà utilizzarlo in etichetta della miscela reimballata.
In Epy ciò si traduce nel segnalare il prodotto come “Rivendita” nel pannello Altre Info, immettendo il codice UFI del fornitore nel pannello UFI del prodotto.
- Se il fornitore non include nella sua notifica le informazioni fornite dall’impresa che effettua il reimballaggio, quest’ultima deve procedere ad effettuare una notifica separata, indicando il prodotto come costituito al 100 % dalla miscela del fornitore.
In Epy ciò si traduce richiamando in distinta base del prodotto il 100% della MPC del fornitore e notificando il prodotto con un codice UFI ad esso associato.
Anche nel caso in cui le informazioni della notifica sono presentate dal fornitore (in base a quanto stabilito in un contratto), l’impresa che effettua il reimballaggio rimane responsabile delle informazioni trasmesse.
No, ciò non rappresenta un problema. Il codice UFI va ad identificare una ed un’unica composizione; se quindi la miscela è la stessa, può essere utilizzato lo stesso codice UFI. Questo codice UFI deve essere riportato in etichetta, ma non è richiesto che sia riportata la ragione sociale del notificante.
Questo è quanto viene riportato nell’Allegato VIII al Regolamento CLP:
- «miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
- «miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali.
Un aiuto per discriminare tra questi due usi può derivare dalla Guida ECHA “Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica”. All’appendice R.12.3 sono riportati degli esempi per la distinzione tra gli usi presso i siti industriali e gli usi da parte di operatori professionali.
No, in quanto l’Italia ha stabilito una tariffa per l’attuazione della notifica PCN. Questa tariffa è pari a € 50,00 per singolo registrante/anno, indipendentemente dal numero delle miscele notificate. Il versamento ha validità di 1 anno e dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario.
Bisogna inoltre considerare che l’Italia è tra i Paesi che richiedono per la notifica dei prodotti una “doppia validazione”: non è infatti sufficiente la validazione da parte di ECHA, bensì il dossier di notifica dei prodotti deve essere visualizzato/scaricato dall’ISS.
A questo scopo dalla versione 10.5 del programma nel modulo EpyUFI è stata aggiunta la colonna “Ricevuti”, che evidenzia per quali prodotti è stato indicato almeno uno dei Paesi che richiede questa “doppia validazione” ed indica quando i dossier vengono visualizzati/scaricati dai singoli enti designati.
Solo quando si è pagata la tariffa e il dossier del prodotto notificato per l’Italia risulta essere visualizzato/scaricato, il prodotto può essere considerato a tutti gli effetti notificato.
Sì, è una possibilità, ma bisogna tenere presente che alcuni Paesi hanno stabilito delle tariffe per la notifica PCN o le stanno considerando.
Se si indicano tutti i Paesi dell’UE come mercati di immissione dei prodotti, i prodotti risulteranno effettivamente notificati solo se si è pagata la tariffa stabilita. Per controllare quali Paesi hanno stabilito delle tariffe, si può consultare la quarta colonna di questo link: http://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009
Innanzitutto, se il programma rileva la presenza di un valore di pH nel campo apposito del pannello Sezione 9 del prodotto, inserirà automaticamente il valore nel pannello UFI del prodotto. Ugualmente nel caso in cui l’utente abbia indicato una concentrazione differente dal 100% per la determinazione del valore di pH.
Se un prodotto non ha un valore di pH applicabile, nel pannello UFI del prodotto sarà riportato “non applicabile” (n/a) e l’utente dovrà necessariamente indicare una motivazione di mancanza del dato dalla lista proposta.
Se l’utente vuole indicare un valore di pH per il prodotto, dovrà farlo dal pannello Sezione 9; il dato verrà preso nel pannello UFI del prodotto solo dopo aver elaborato e salvato il prodotto stesso.