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Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (3/3)

Concludiamo l’approfondimento sul Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Abbiamo già affrontato il tema dell’impatto dell’aggiornamento del Regolamento sull’etichettatura e sulla classificazione. In questa ultima occasione, punteremo la nostra lente di ingrandimento sull’imballaggio, sulla pubblicità, sulle vendite a distanza e sulle scadenze per uniformarsi alle richieste della normativa.

Quali sono le principali modifiche e novità in merito agli imballaggi?

In merito all’imballaggio, il Regolamento ha introdotto alcune novità interessanti ed apportato talune modifiche.

  • Introdotti e normati i prodotti sfusi e di stazioni di ricarica: sostanze o miscele pericolose possono essere fornite a consumatori e utilizzatori professionali presso stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni dell’Allegato II, punto 3.4.

Quando sono fornite sostanze o miscele pericolose mediante stazioni di ricarica, il fornitore deve garantire una serie di conformità che non elencheremo nel dettaglio perché numerosi, ma per fare qualche esempio: che la stazione di ricarica rechi le etichette del prodotto erogato; che per ogni imballaggio ricaricato siano soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura di cui al titolo III; e che il fornitore sia disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, anche in casi di emergenza.

Inoltre, non possono essere fornite sostanze/miscele pericolose presso una stazione di ricarica se sono soddisfatti i criteri di classificazione (anche) in una sola delle seguenti classi di pericolo:

  • tossicità acuta, tutte le categorie;
  • STOT SE e STOT RE, tutte le categorie;
  • corrosione cutanea, categoria 1 (e tutte le sottocategorie) e gravi lesioni oculari, categoria 1;
  • sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle, tutte le categorie;
  • pericolo in caso di aspirazione;
  • mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione (tutte le categorie);
  • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana e l’ambiente, tutte le categorie;
  • gas e solidi infiammabili, tutte le categorie;
  • liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;
  • PBT/vPvB;
  • PMT/vPvM.
  • Sostanze e miscele pericolose fornite al pubblico senza imballaggio: quando una sostanza o miscela pericolosa elencata in Allegato II, parte 5, è fornita al pubblico senza imballaggio, le informazioni di etichettatura devono essere rese note conformemente alla disposizione specifiche di questo punto della normativa, vale a dire:
    • Per le miscele pronte di cemento e calce umida: fornite con copia dell’etichetta;
    • Per i prodotti forniti in una stazione di servizio e pompati direttamente in un recipiente del veicolo: elementi dell’etichetta in un punto visibile;
    • Per i carburanti in recipiente portatile (ad es. tanichetta): copia fisica dell’etichetta in aggiunta a quella apposta in un punto visibile.

Quali sono le novità per la pubblicità e la vendita a distanza?

Caso delle sostanze pericolose: qualsiasi pubblicità dovrà riportare, in relazione alla circostanza specifica, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH). Inoltre, se la sostanza è destinata alla vendita al pubblico, nella pubblicità dovrà essere specificata la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”.

Caso delle miscele pericolose: qualsiasi pubblicità dovrà riportare i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH), in relazione alla circostanza specifica. Per quei prodotti destinati alla vendita al pubblico sarà anche riportata la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”.

Coerenza delle informazioni tra etichetta e pubblicità: qualsiasi pubblicità, indipendentemente dal fatto che si riferisca ad una sostanza o ad una miscela pericolosa, non deve contenere informazioni  quali  «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione del prodotto.

Pubblicità non visiva: i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

Offerte di vendita a distanza: quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite  canali di vendita a distanza (ad es. vendite online mediante siti web), l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi che figurano in etichetta.

Quali sono le tempistiche per uniformarsi all’aggiornamento del CLP?

Sono i paragrafi 7 e 8 dell’art. 61 del Regolamento (UE) 2024/2865 a scandire il tempo messo a disposizione per uniformarsi alle richieste della normativa, mediante le disposizioni transitorie. In particolare:

  • 1° Luglio 2026 è la data di applicazione del nuovo regolamento per quanto riguarda le disposizioni su: l’identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze o miscele, la valutazione delle informazioni sui pericoli, LCS, Fattori M e STA, le stazioni di ricarica, le etichette pieghevoli e digitali, la pubblicità e la vendita a distanza. Inoltre quanto immesso sul mercato fino al 1° Luglio 2026 non ha L’obbligo di essere (ri)classificato, (ri)etichettato e (re)imballato fino al 1° Luglio 2028.
  • 1° Gennaio 2027 è la data di applicazione del nuovo regolamento per quanto riguarda le nuove regole del layout dell’etichetta fisica e gli identificatori di prodotto, ma è previsto che tutto ciò che è stato immesso sul mercato fino al 1° Gennaio 2027 non ha obbligo di essere (ri)etichettato fino al 1° gennaio 2029.

Precisiamo però che tutto ciò che è immesso sul mercato dopo il 1° Luglio 2026 e il 1° Gennaio 2027 non gode del periodo transitorio e deve, quindi, essere già conforme al presente Regolamento.

Si segnala inoltre che non è stata prevista alcuna differenziazione nelle tempistiche in relazione al fatto che si tratti di sostanze o di miscele.

Se sei giunto fin qui, ti ringraziamo per averci letto e speriamo che questa sintesi sia stata utile. Resta aggiornato sul Regolamento CLP con i nostri prossimi webinar: