Di Anna Caldiroli
Prosegue il nostro approfondimento sull’aggiornamento del Regolamento CLP: come abbiamo già avuto occasione di ricordare nella precedente pubblicazione qui, il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP – relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Abbiamo già affrontato il tema dell’impatto dell’aggiornamento del Regolamento sull’etichettatura. In quest’occasione, entriamo invece nel merito della classificazione.
Quali sono le principali modifiche che sono state introdotte in merito agli obblighi di classificazione?
Anche per questo focus, sono numerosi gli ambiti del Regolamento che sono stati oggetto di modifica, integrazione o precisazioni.
- Stime della tossicità acuta: è stata aggiunta questa nuova definizione; si fa riferimento ai valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle 4 categorie di pericolo di tossicità acuta in relazione alla via di esposizione (orale, cutanea o inalatoria).
- Nuove metodologie per acquisire informazioni: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze e miscele identificano le informazioni disponibili per determinare se il prodotto oggetto di studio comporta pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente.
A questo proposito, sono ora contemplati anche i dati ottenuti da Nuove Metodologie di Approccio (NAM) che senza l’esecuzione di test, consentono di raccogliere informazioni per studiare il profilo di pericolosità ed attribuire quindi una classificazione.
- MOCS (in Italiano, sostanza contenente più di un costituente): per la classificazione di queste sostanze si dovrà ricorrere a un approccio che considera la presenza % di tutti i costituenti noti (vale a dire i costituenti tal quali, le impurezze o gli additivi); il medesimo approccio vale quando una sostanza complessa viene impiegata nella formulazione di una miscela.
- Classificazione delle miscele sulla base dei dati dei costituenti: così come accadeva già in passato per le proprietà CMR, ora anche per gli interferenti endocrini (con effetti sull’uomo o l’ ambiente), fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle utilizzano solo le pertinenti informazioni disponibili per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.
Un discorso analogo vale per le proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)” o “proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)”, e “persistente, mobile e tossico (PMT)” o “proprietà molto persistenti e molto mobili (vPvM)”.
Nella valutazione di questi elementi di pericolo, invece, questo vincolo è derogabile per le sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o loro parti e che non sono state modificate chimicamente: si tratta di una deroga valida per 5 anni.
- Incremento del numero di classi valutate per CLH: le nuove classi di pericolo (vale a dire proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente, PBT, vPvB, PMT e vPvM) sono state aggiunte all’elenco delle classi di pericolo oggetto di valutazione per l’attribuzione delle classificazioni armonizzate;
- CLH per gruppi: le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze ma possono riguardare anche un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza sostenuta da una giustificazione scientifica consenta di attribuire una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo;
- Classificazione armonizzata per forma o stato fisico: è stata introdotta questa precisazione: se una sostanza è stata inserita nell’Allegato VI del CLP, la classificazione armonizzata di tale sostanza si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici per tutti gli elementi (cioè natura e gravità del pericolo) che compaiono nella voce armonizzata. Se, in caso contrario, la voce presente in Allegato VI precisa che si applica ad una specifica forma o stato fisico di tale sostanza, dovrà essere effettuata una auto-classificazione per tutte le forme e gli stati fisici non compresi;
- Fattori M, limiti di contrazione specifici e stime della tossicità acuta: per le voci elencate in Allegato VI, non dovranno essere determinate dalle imprese se essi sono già specificati nella voce armonizzata; in caso contrario, dovranno essere proposti sulla base delle evidenze sperimentali.
- Notifica della C&L: al notificante è richiesto di fornire delle giustificazioni, in particolare, a seconda del caso: il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell’inventario o il motivo dell’introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell’inventario.
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