Di Anna Caldiroli
Il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP – relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Già dai primi consideranda si comprende che è stato necessario adeguare il CLP per tenere il passo rispetto alla globalizzazione, agli sviluppi tecnologici, alle nuove modalità di vendita, come le vendite online o a quelle dei prodotti sfusi.
Quali sono le principali modifiche che sono state introdotte?
Sono numerosi gli ambiti del Regolamento (sia per quanto riguarda il testo che gli Allegati) che sono stati oggetto di modifica o di cospicua integrazione.
Considerato che le novità sono numerose e interessano aspetti di diversa natura, abbiamo ritenuto utile riportare di seguito le principali, focalizzandoci in particolare sulle modifiche avvenute a carico dell’etichettatura:
- Fornitore stabilito in UE: una sostanza/miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione è identificato sull’etichetta e, nel corso di un’attività industriale o professionale, soddisfa gli obblighi stabiliti dal CLP in toto;
- Identificatori di prodotto (alias <<Contiene>>) per le miscele pericolose: per una miscela classificata pericolosa, entrano a far parte del “contiene” tutte le sostanze in miscela che contribuiscono alla sua classificazione; oltre a quelle già previste in passato, si aggiungono le sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), e molto persistenti e molto mobili (vPvM) o alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.
Si precisa che il numero massimo delle sostanze non è stato modificato, rimanendo fissato a 4;
- Tempistiche per l’aggiornamento dell’etichetta sostanza/miscela: nel caso di etichette con informazioni peggiorative (ad es. il prodotto risulta più pericoloso per aggiunta di una classe di pericolo o categoria peggiorativa all’interno della stessa classe oppure ancora informazione supplementare), l’etichetta dovrà essere aggiornata senza indebito ritardo, al più tardi entro 6 mesi dall’acquisizione delle informazioni. E’ stato perciò inserito un termine temporale con il quale confrontarsi;
- Etichetta pieghevole: l’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole che, secondo l’aggiornamento del CLP non è più da intendersi come un’eccezione per i casi in cui non fosse possibile apporre un’etichetta “standard”. Se l’etichetta è presentata in questa forma, gli elementi previsti – affinché sia considerata completa e corretta – sono menzionati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.6.
- Etichettatura digitale: in aggiunta all’etichetta fisica, tutti gli elementi dell’etichetta possono essere forniti in formato digitale (si parla in questo senso di etichetta digitale). Solo le informazioni supplementari non obbligatorie possono essere indicate solo sull’etichetta digitale, tutte le altre dovranno essere riportate anche sull’etichetta fisica. Tra gli altri aspetti obbligatori relativi alla circostanza in cui si scelta di disporre di un’etichetta digitale, è indispensabile disporre di un supporto dati collegato a tale etichetta digitale apposto o stampato sull’etichetta fisica o sull’imballaggio, accanto all’etichetta, in modo che possa essere utilizzato in modo automatico tramite dispositivi digitali ampiamente utilizzati.
- Formattazione dell’etichetta: Il testo sull’etichetta presenta le seguenti caratteristiche:
a) stampata in nero su sfondo bianco;
b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;
c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;
d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto
Inoltre, in Tabella 1.3 dell’Allegato I sono state introdotte la Capacità dell’imballaggio
Non superiore a 0,5 litri e Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri. In Tabella, come avveniva in passato, sono precisate le dimensioni minime dei caratteri (altezza in mm), le dimensioni dell’etichetta (in mm) per le informazioni e le Dimensioni di ogni pittogramma (in mm).
- Stazioni di ricarica: un concetto completamente nuovo che entra a far parte del Regolamento CLP anche con una nuova definizione: si tratta di luoghi opportunamente organizzati dove le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali solo se soddisfano le condizioni di cui all’Allegato II, punto 3.4.; tra queste vi sono l’obbligo di apporre sulla stazione di ricarica, in un punto visibile, l’etichetta del prodotto corrispondente all’etichetta di ciascun prodotto pericoloso fornito secondo questa modalità; inoltre, un’etichetta corrispondente al prodotto erogato dovrà essere fornita al destinatario.
Cosa abbiamo fatto finora?
Abbiamo seguito passo dopo passo l’evoluzione di questo aggiornamento che è stato oggetto di webinar ed eventi come il Safety Day Symposium 2024, che ha coinvolto, oltre alla nostra azienda anche relatori di portata nazionale e internazionale.
Cosa faremo?
Note le modifiche richieste, sarà messo a disposizione degli utenti di Epyplus un programma di conversione delle etichette in modo che possano rapidamente ottenere delle etichette conformi alle richieste della normativa.
Continua a leggerci perché proseguiremo con la comunicazione in tema di aggiornamento del CLP!