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NUOVA SOSTANZA IN CANDIDATE LIST

Segnaliamo che è stata recentemente aggiornata la Candidate List delle SVHC vale a dire la lista delle sostanze estremamente preoccupanti e candidate alla procedura di autorizzazione: infatti, è stata aggiunta la metilolacrilammide (numero indice: 616-230-00-5, n. CE: 213-103-2 e n. CAS: 924-42-5) per le sue accertate proprietà di cancerogeno e di mutageno.

Riteniamo fondamentale diffondere questa nuova connotazione regolatoria della metilolacrilammide perché potrebbe essere di largo interesse di numerose aziende: la sostanza, infatti, trova impiego come monomero nella polimerizzazione, in pitture e rivestimenti ed è anche coinvolta nei processi produttivi dei tessili, del cuoio e delle pellicce.

Con questa ultima aggiunta, il numero delle sostanze elencate in Candidate List sale a 224 o meglio, il numero totale è addirittura superiore considerato che alcune voci sono riferite a dei gruppi di sostanze chimiche perciò il numero dei chemicals effettivamente coinvolti è maggiore.

Quali sono le conseguenze dell’inclusione di una sostanza in Candidate List?

Ai sensi del Regolamento REACH,

• i fornitori di articoli che contengono delle sostanze SVHC di Candidate List in concentrazioni > 0,1% (p/p) devono conferire ai loro clienti – consumatori compresi, se ne fanno richiesta – delle informazioni affinché questi articoli vengano impiegati in modo sicuro.
• importatori e produttori di articoli devono notificare ad ECHA, entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List (in questo caso entro il 10 dicembre 2022) se la sostanza è presente negli articoli in concentrazione maggiore dello 0,1% (p/p) ed in quantità totale > a 1 t/anno.
• i fornitori della sostanza – in quanto tale o in miscela – dovranno redigere e trasmettere a valle una SDS; al fine di supportare e agevolare la comunicazione di filiera, in sezione 15.1 della SDS viene indicato se nel prodotto fornito sono contenute sostanze SVHC di Candidate List.
• l’aggiunta di una sostanza nella Candidate List rende l’aggiornamento della SDS obbligatorio.

Se un articolo contiene la sostanza in concentrazioni > 0,1% (p/p) deve essere notificato a ECHA. Questa notifica (richiesta ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti) entra a far parte del Database SCIP.