Notifica PCN: obblighi dell’importatore di materie prime da Paesi extra UE.
di Chiara CorinoL’importazione da Paesi extra UE nella notifica PCN
L’articolo 45 del Regolamento CLP, che definisce l’obbligo di notifica ai centri antiveleno, indica gli importatori tra i responsabili della trasmissione dei dossier di notifica, in caso di importazione di miscele pericolose per gli effetti chimico-fisici o sulla salute umana. Come nel Regolamento REACH, anche nel Regolamento CLP gli importatori vanno sempre intesi come coloro che importano un prodotto da un Paese esterno allo Spazio Economico Europeo.
In sintesi possiamo dire che non è il fornitore extraeuropeo ad avere degli obblighi, bensì l’importatore che acquista da Paesi extra UE. Questa figura dovrà infatti, per ottemperare l’obbligo di cui all’art. 45 del CLP; provvedere ad inviare una notifica in formato PCN.
Nel completare le informazioni richieste per il dossier di notifica si noti la differenza tra i due casi che seguono:
- La miscela è usata come materia prima per ulteriori formulazioni. In questo caso, si notificherà la miscela importata solo allo/agli Stato/i Membro/i in cui si trovano i siti produttivi.
- La miscela importata è rivenduta in uno o più Stati membri. In questo caso, oltre al Paese in cui è immagazzinato, si dovrà notificare il prodotto anche nei Paesi in cui è rivenduto.
Redigere un dossier PCN per un prodotto non di propria produzione, tuttavia, presenta un grosso problema: la dichiarazione di tutti i componenti pericolosi (indipendentemente dalla loro concentrazione) e di tutti quelli non pericolosi sopra all’1%. Si tratta di informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste per la redazione della Scheda di Sicurezza.
Bisogna quindi trovare una soluzione che risponda alle esigenze sia del produttore extra Europeo, che desidera mantenere la riservatezza sulla formulazione, sia dell’importatore Europeo che ha bisogno tutte le informazioni necessarie per notificare secondo l’Allegato VIII del CLP.
Possibili soluzioni
Nonostante il problema sia sempre lo stesso, la soluzione migliore potrebbe variare in base al contesto specifico. Esploriamo, dunque, alcune possibilità.
- Il fornitore indica la composizione completa
In alcuni ambiti, è normale conoscere con esattezza la composizione della miscela, o comunque al fornitore non interessa mantenere segreta la formula. Anche se la formula esatta non è indicata in SDS, in questo caso si può chiedere maggiori informazioni al fornitore, spiegando il motivo della richiesta.
- Il fornitore indica la composizione parziale
Quando si effettua la notifica, l’ECHA valida dossier con anche il 30% di componenti non ben identificati. Questa può essere una soluzione temporanea, in quanto gli enti preposti degli Stati membri in cui si notifica possono comunque chiedere di integrare il dossier, raggiungendo almeno il 90% di componenti ben identificati.
- Il fornitore notifica tramite un’azienda di servizi o consociata Europea
Con il tempo, sempre più aziende anche extra-europee si stanno informando sulla notifica PCN. Potrebbero, dunque, aumentare i fornitori che si appoggiano ad una società di servizi o una consociata basate in un Paese dell’UE per presentare una notifica PCN volontaria delle miscele pericolose che il cliente o consociato extra UE fornisce a clienti Europei. Attenzione però: questo non esenta l’importatore dall’obbligo di notifica, in quanto l’acquisto avviene comunque da un’azienda extra-EU, non dall’azienda di consulenza o dalla consociata europea del fornitore. Il vantaggio è che l’importatore avrà la possibilità di notificare la miscela importata identificando il 100% della miscela tramite il suo UFI, il che permette di omettere sia la formulazione completa che l’anagrafica del fornitore, a patto che la notifica volontaria sia stata inviata a tutti i Paesi in cui si desidera immettere sul mercato il prodotto che la contiene) - Il fornitore indica un suo distributore nell’Unione Europea
Concludiamo con una casistica estremamente semplice: se il fornitore, per superare tutti questi ostacoli, decide di vendere tramite un distributore Europeo, sarà il distributore a diventare a sua volta importatore e avere l’obbligo di notifica.
Prossimi appuntamenti
Mancano ancora due pillole PCN e arriveranno direttamente nella tua casella e-mail:
5/6 Come riportare l’UFI: dai casi più comuni a quelli esentati.
6/6 Aggiornare le notifiche e/o cambiare l’UFI: quando?
L’ultimissima scadenza della Notifica PCN si sta avvicinando: assicurati di esserti iscritta/o al webinar del 22 Gennaio!

