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CLP

Versione consolidata al 01/12/2023

ATP (aggiornamenti al progresso tecnico/scientifico)

Modifica dell’Allegato VI, con aggiunta e modifica di varie classificazioni armonizzate.
In vigore dal 25 gennaio 2024

Applicazione obbligatoria: dal 1° settembre 2025

Modifica dell’Allegato VI, con modifica della classificazione armonizzata di quattro voci.
In vigore dal 31 luglio 2023

Applicazione obbligatoria: dal 1° febbraio 2025

Modifica dell’Allegato VI, con inserimento delle note X, 11 e 12.
In vigore dal 31 luglio 2023

Modifica degli allegati I, II, III e IV del CLP per l’introduzione di quattro nuove classi di pericolo: interferenza per il sistema endocrino per la salute umana, interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili e proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili.
In vigore dal 20 aprile 2023

Periodo transitorio:
Per le sostanze già presenti sul mercato, la valutazione delle nuove classi di pericolo e dell’etichettatura andrà fatta entro il 1° novembre 2026. Per le sostanze nuove, entro il 1° maggio 2025.
Per le miscele già presenti sul mercato, la valutazione andrà fatta entro il 1° maggio 2028. Per le miscele nuove, entro il 1° maggio 2026.

Modifiche dell’Allegato VI, con inserimento, modifica e rimozione di varie sostanze.
In vigore dal 23 maggio 2022
Applicazione obbligatoria: dal 23 novembre 2023

Modifiche dell’Allegato VI, con inserimento, modifica e rimozione di varie sostanze.
In vigore dal 17 giugno 2021
Applicazione obbligatoria: dal 17 dicembre 2022

Modifica l’Allegato VI del CLP con la sostituzione del testo delle note di classificazione da J ad R, per migliorare la loro formulazione.
In vigore dal 10 maggio 2021.
Applicazione obbligatoria: dal 10 maggio 2021.

Modifica l’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
In vigore dal 1 settembre 2020.
Applicazione obbligatoria: dal 1 Marzo 2022

Modifica gli Allegati II, III e VI del CLP(elenco delle classificazioni armonizzate).
Inserimento delle due nuove indicazioni supplementari di pericolo EUH211 ed EUH212 per le miscele contenenti al sostanza biossido di titanio in nanoparticelle al di sopra dell’1%, e note di classificazione V, W e 10.
In vigore dal 8 Marzo 2020
Applicazione obbligatoria: dal 1 ottobre 2021, salvo alcune modifiche formali, applicabili retroattivamente dal 1 dicembre 2019.

Modifica alcuni aspetti formali della tabella 3 dell’Allegato VI del CLP, con effetto dal 1° dicembre 2019.
Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 25 ottobre 2018
Applicazione obbligatoria: 
dal 1° maggio 2020

Adeguamento alla sesta e alla settima edizione riveduta del GHS. Oltre ad introdurre novità nelle classi di pericolo chimico fisico, modifica alcuni valori di soglia generici.
Modifica inoltre alcune indicazioni di pericolo e consigli di prudenza.
Entrata in vigore: 17 aprile 2019
Applicazione obbligatoria: 
dal 17 ottobre 2020

Pubblicazione dell’Allegato VI con i nomi delle sostanze in tutte le lingue dell’Unione Europea. Non ci sono modifiche delle informazioni sulle sostanze già presenti in lista, nè nuovi inserimenti o cancellazioni.
Entrata in vigore: 24 maggio 2018
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2019

Modifica l’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
Applicabile dal 25 maggio 2017
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2018

Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 11 agosto 2016
Applicazione obbligatoria: dal 1° marzo 2018

Il Regolamento implementa la quinta edizione del GHS.
In vigore dal 4 luglio 2016
Applicazione obbligatoria: 1° febbraio 2018
Periodo transitorio: fino al 1° febbraio 2020, per prodotti immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2018 non è necessario riclassificare, né rietichettare o modificare gli imballaggi, se conformi al CLP applicabile fino al tale data.

Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 14 agosto 2015
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2017.

Recante modifica del regolamento CLP ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Aggiornamento delle tabelle linguistiche delle indicazioni di pericolo (H) e consigli di prudenza (P) introducendo le frasi in lingua Croata, con gli allegati I e II del presente regolamento.
Modifica della classificazione armonizzata di 9 sostanze, soppressione della sostanza INDEX 015-188-00-X ed inserimento di 14 nuove sostanze, con l’allegato III del presente regolamento.
Il Regolamento entra in vigore il 26 giugno 2014.
Applicazione obbligatoria:
le modifiche apportate dagli allegati I e II del presente regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele;
le modifiche apportate dall’ allegato III del presente regolamento si applicano a partire dal 1° Aprile 2015, prorogata al 1° Gennaio 2016 (Regolamento 491/2015).

Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’Allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
dal 1° dicembre 2014 per i fornitori di sostanze;
dal 1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Deroga:
fino al 1° dicembre 2016 non è obbligatorio rietichettare e reimballare le sostanze, classificate secondo CLP e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014;
fino al 1° dicembre 2017 non è obbligatorio rietichettare e reimballare le miscele, classificate secondo la Direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
Periodo transitorio: le classificazioni armonizzate possono applicarsi anteriormente alle date di applicazione obbligatoria.

Rettifica della classificazione etichettatura di talune sostanze contenute negli allegati I, II, IV e V del Regolamento 790/2009.
Applicazione obbligatoria: dal 13° agosto 2013.
I fornitori comunque non sono tenuti a rietichettare e reimballare le sostanze già immesse sul mercato a norma del Regolamento CLP, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al Regolamento CLP vengono adeguati alla quarta edizione del GHS: introdotte nuove categorie di pericolo per i gas e gli aerosol; razionalizzazione dei consigli di Prudenza P; soppressione dell’indicazione di pericolo supplementare EUH006 ed esenzioni per l’etichettatura di determinati imballaggi.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
1° dicembre 2014 per i fornitori di sostanze;
1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Periodo transitorio:
le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento, rispettivamente, prima del 1° dicembre 2014 e del 1° giugno 2015.
Proroga:
le miscele classificate, etichettate e imballate secondo la Direttiva 1999/45/CEE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità di tale regolamento fino al 1° giugno 2017.

Rettifica dell’articolo 3 della Direttiva 2013/10/UE relativa agli aerosol non infiammabili, infiammabili e estremamente infiammabili.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
dal 19 giugno 2014 per i generatori aerosol contenenti sostanze;
dal 1° giugno 2015 per i generatori aerosol contenenti miscele.
Periodo transitorio:
i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità del presente regolamento prima del 1° giugno 2015;
fino al 1° giugno 2017 non è obbligatorio rietichettare i generatori aerosol contenenti miscele, immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Modifica della Direttiva 75/324/CEE, relativa agli aerosol non infiammabili, infiammabili ed estremamente infiammabili.
Previste novità da riportare nell’etichettatura di generatori di aerosol: nuova indicazione di pericolo, frasi di prudenza obbligatorie e nuove disposizioni per le avvertenze.

Adeguamento alla terza edizione del GHS. Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP.
In vigore dal 30 luglio 2012
Applicazione obbligatoria: 1° dicembre 2013.

Disciplina sanzionatoria nazionale Sanzioni in caso di violazione dei principi delle disposizioni del regolamento CLP.

Adeguamento alla seconda edizione del GHS. Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP. Aggiunte nuove indicazioni di pericolo H, nuovi criteri di classificazione e etichettatura, soppressa l’indicazione di pericolo supplementare EUH066 e sostituita con la nuova indicazione di pericolo H420.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
1° dicembre 2012 per i fornitori di sostanze;
1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Periodo transitorio:
le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento, rispettivamente, prima del 1° dicembre 2012 e del 1°Giugno 2015.
Deroga:
fino al 1° dicembre 2014 non è obbligatorio riclassificare, rietichettare e reimballare le sostanze secondo il presente regolamento, se immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2012 e se classificate in conformità del regolamento CLP;
fino al 1° giugno 2017 non è obbligatorio riclassificare, rietichettare e reimballare le miscele secondo il presente regolamento, se immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 e se classificate in conformità del regolamento CLP o della Direttiva 1999/45/CEE.

Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’Allegato VI del CLP, nonché la soppressione di dieci sostanze.
Applicazione obbligatoria: 1° dicembre 2010.