La notifica PCN: scegliere la lingua di notifica e pagare la tariffa
di Chiara CorinoLingua in cui trasmettere le informazioni
Un operatore economico che formula e immette sul mercato una miscela pericolosa per gli effetti chimico-fisici o sulla salute umana ha l’obbligo di trasmettere le informazioni conformemente all’allegato VIII del CLP.
Le informazioni devono essere trasmesse in tutti gli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (a meno che lo Stato membro interessato non disponga diversamente).
Facciamo un esempio: un’impresa con sede in Germania formula una miscela. Il prodotto è classificato ed etichettato come infiammabile e irritante per la pelle. Questa miscela viene venduta sia in Germania sia a distributori in Belgio, Italia e Spagna. Il responsabile della formulazione in Germania deve pertanto fornire informazioni conformemente all’articolo 45 e all’allegato VIII del regolamento CLP agli organismi designati di questi quattro Paesi nella loro lingua ufficiale o nella/e lingua/e richiesta/e dallo Stato membro in cui la miscela è immessa sul mercato.
Alcuni Stati membri accettano trasmissioni in più di una lingua o in inglese in alternativa alla propria lingua.
La Spagna, ad esempio, accetta le notifiche in Spagnolo o in Inglese; in questo caso quindi il responsabile dell’immissione sul mercato Spagnolo di una miscela può scegliere di trasmettere le informazioni richieste per la notifica nella lingua ufficiale dello Stato Membro oppure in Inglese.
La difficoltà di trasmettere i dossier in lingua, specialmente per quanto riguarda la compilazione della sezione delle informazioni tossicologiche, con modulo Epy UFI/PCN di EpyPlus, è superata: il programma prepara in modo automatico i dossier di notifica nella lingua richiesta in base ai mercati di destinazione selezionati per ciascun prodotto.
Tasse previste
L’allegato VIII del regolamento CLP è esaustivo, ciò significa che la legislazione nazionale non può richiedere altre informazioni oltre a quelle stabilite nell’allegato VIII.
Alcuni aspetti sono tuttavia lasciati alla discrezione degli Stati membri, ad esempio l’applicazione di tasse prima della presa in carico delle trasmissioni. L’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata la notifica può decidere a sua discrezione se imporre una tassa per la trasmissione all’organismo nazionale designato. Sebbene la maggior parte degli Stati membri non richieda il pagamento di una tassa, alcuni di essi (Italia, Belgio e Ungheria) hanno deciso l’applicazione di una tassa con modalità differenti:
- In Italia è previsto il pagamento di una tassa annuale indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi;
- in Ungheria, quando si presenta una notifica tramite il portale dell’ECHA, tale notifica viene accettata dall’ente designato Ungherese solo a fronte del pagamento di una tassa per ciascun dossier presentato, con uno sconto per i dossier di aggiornamento;
- in Belgio è richiesta una tassa per ciascuna miscela o gruppo di miscele equivalenti immesse sul mercato. Inoltre è prevista una piccola tassa anche per l’aggiunta di un nome commerciale a un dossier già notificato o una nuova miscela a un gruppo di miscele equivalenti già notificato.
Le informazioni sulla/e lingua/e accettata/e per la trasmissione ed eventuali tasse previste in ciascuno Stato membro sono disponibili sul sito dei centri antiveleni dell’ECHA nella Sintesi delle decisioni degli Stati membri relative all’attuazione dell’allegato VIII del regolamento CLP.
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009?t=1642685386895 (Versione aggiornata ad Agosto 2023)
Prossimi appuntamenti
Resta sintonizzato per le prossime pillole PCN direttamente nella tua casella e-mail:
4/6 – PCN: obblighi dell’importatore di materie prime da Paesi extra UE.
5/6 – Come riportare l’UFI: dai casi più comuni a quelli esentati.
6/6 – Aggiornare le notifiche e/o cambiare l’UFI: quando?

