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LA NOTIFICA DI GRUPPO

Nell’Allegato VIII del CLP per facilitare le imprese che gestiscono un grande numero di miscele, che possono differire solo di poco tra di loro, è stata prevista la possibilità di unire in un’unica notifica “di gruppo” le informazioni da notificare per una serie di prodotti sufficientemente simili tra di loro.
Le regole per definire se le miscele sono abbastanza simili da essere riunite in una singola notifica sono riportate al paragrafo 4 dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2017/542.

Regole di accorpamento di un gruppo di miscele ai fini della notifica
Le due regole principali da rispettare sono le seguenti:

  • le miscele devono presentare la medesima classificazione CLP;
  • le miscele appartengono alla medesima “Categoria di prodotto” definita da una voce del sistema armonizzato europeo di categorizzazione dei prodotti (EUPCS). Ad esempio: “Decorative paints and coatings”.

 
Altri due vincoli, molto importanti:

  • le miscele del gruppo devono contenere gli stessi ingredienti (non è possibile dichiarare ingredienti non presenti):
  • per ciascun componente, l’intervallo di concentrazione riportato deve essere lo stesso per tutte le miscele.

 
I range che è possibile indicare per le quantità dei vari ingredienti sono i seguenti, dove nella colonna centrale sono quelli richiesti per ingredienti molto pericolosi, in quella a destra per i componenti meno o per niente pericolosi.

Ampiezza % max dell’intervallo di concentrazione in notifica
Intervallo di concentrazione in miscelaIngredienti molto pericolosiIngredienti poco o per niente pericolosi
>=25 – < 100520
>=10 – < 25310
>=1 – < 1013
>=0,1 – < 10,31
>= 0 – < 0,10,11

Una deroga a questi ultimi due vincoli è prevista esclusivamente per i profumi (e le fragranze): infatti è consentita la notifica di gruppo anche quando la differenza di composizione tra le varie miscele del gruppo riguarda solo fragranze e profumi (quindi al di là delle variazioni di presenza percentuale di ciascuno di questi componenti), purché in ciascuna miscela non sia contenuto oltre il 5% di profumi o fragranze.

Come vengono consolidate le informazioni nella notifica?
Nel caso di notifica di gruppo, tutte le informazioni richieste per notificare le varie miscele appartenenti al gruppo sono raggruppate in un unico dossier. In questo dossier sono presenti un numero di files superiore a quelli normalmente presenti nelle notifiche di prodotti singoli in quanto, accanto alle informazioni comuni a tutto il gruppo (equivalenti in sintesi alle informazioni contenute in una singola notifica), devono essere inserite anche le informazioni specifiche di ciascuna miscela:

  • l’elenco delle miscele appartenenti al gruppo
  • la parte variabile della composizione
  • gli UFI assegnati a ciascuna miscela
  • le informazioni circa stato fisico, formato, colore di ciascuna miscela
  • informazioni tossicologiche (Sezione 11 della SDS) ed eventualmente SDS allegata, per ciascuna miscela
  • Imballaggi, per ciascuna miscela

 
Per quanto riguarda la composizione, verranno inserite tutte le informazioni relative alla parte di miscela che differenzia la singola miscela dal resto del gruppo, con i dati identificativi di ciascuna sostanza contenuta, e il suo range di presenza in formula. Se tra i componenti distintivi della miscela vi sono delle miscele, dovrà essere fornito il loro UFI e le informazioni relative al fornitore; in mancanza del codice UFI, dovrà essere allegata la relativa SDS.

Quali vantaggi ci sono in questo tipo di notifica?
Al momento non sono ancora chiari ma è evidente che se uno o più Paesi membri dovessero adottare uno schema di addebito per le notifiche basato su un conteggio numerico dei dossier presentati, radunare più prodotti nel medesimo dossier porterebbe a risparmi consistenti.