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Importatori, utilizzatori a valle, formulatori conto terzi e distributori: chi deve notificare?

di Anna Caldiroli

Per l’art. 45 del Regolamento CLP sono gli importatori e gli utilizzatori a valle (ossia coloro che immettono questi prodotti sul mercato dell’UE) ad essere i soggetti obbligati a notificare, cioè a trasmettere – ad ECHA, in prima battuta e agli organismi designati di conseguenza – le informazioni previste dall’Allegato VIII del CLP utili per garantire l’adozione di corrette misure di prevenzione e cura in caso di emergenza sanitaria da parte dei centri antiveleni.

In generale, un operatore economico che importa una miscela pericolosa nello Spazio Economico Europeo (cioè gli Stati membri dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) è un importatore; l’importazione rappresenta quindi un’immissione sul mercato e, nel caso di una miscela pericolosa per effetti sulle salute umana o proprietà fisico-chimiche, questo soggetto è tenuto notificare la miscela.

 

I distributori sono esclusi dall’obbligo di notifica?

I distributori, che svolgono attività di immagazzinamento e di immissione sul mercato di miscele qualora pericolose, in linea generale, non sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato VIII.

Tuttavia, anche i distributori possono giocare un ruolo attivo in relazione alla notifica PCN ad esempio nei casi in cui modificano gli identificatori del prodotto, come il nome commerciale, oppure quando vendono la miscela in Paesi UE diversi da quello in cui l’utilizzatore a valle o l’importatore l’hanno fornita e quindi dove è stata già resa disponibile la relativa notifica. Se così non fosse, uno o più organismi designati non avrebbero accesso alle informazioni pertinenti in caso di emergenza sanitaria.

In questo caso, è l’art. 4.10 a prevedere che tutte le sostanze e miscele immesse sul mercato siano conformi al CLP, conferendo a tutti gli attori della catena di approvvigionamento – quindi coinvolgendo anche i distributori – l’obbligo di assicurare che le miscele che immettono sul mercato siano conformi all’Allegato VIII del Regolamento CLP.

 

Un caso particolare: il formulatore conto terzi

Un’impresa che realizza una formulazione di una miscela è un utilizzatore a valle ai sensi del Regolamento CLP; ne deriva che, se la miscela è pericolosa, l’impresa ha l’obbligo di effettuare la notifica.

Quest’obbligo vale anche nel caso in cui un soggetto operi per conto terzi, realizzando presso i propri impianti una formulazione su richiesta di un altro operatore del mercato. Costui infatti è il “responsabile della formulazione su commissione” e, per primo, nella catena di approvvigionamento, rende disponibile il prodotto sul mercato UE ed è pertanto sottoposto all’obbligo di notifica della miscela.

Il modulo EpyUFI/PCN rappresenta una soluzione software che riduce il tempo che le aziende devono dedicare per l’attività di notifica PCN. Inoltre, utilizzando questo sistema e sfruttando gli accordi commerciali esistenti tra i diversi attori della catena di approvvigionamento, il notificante può includere con rapidità i nomi commerciali e mercati di interesse dei propri distributori o clienti, snellendo quindi anche gli oneri a loro carico.

 

Prossimi appuntamenti

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3/6 – La lingua di notifica e pagamento delle tariffe.

4/6 – PCN: obblighi dell’importatore di materie prime da Paesi extra UE.

5/6 – Come riportare l’UFI: dai casi più comuni a quelli esentati.

6/6 – Aggiornare le notifiche e/o cambiare l’UFI: quando?

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