SE I PRODOTTI PERICOLOSI SONO CONFEZIONATI IN IMBALLAGGI COMBINATI, L’ETICHETTA DI PERICOLO CE PER L’UTILIZZATORE DEVE ESSERE RIPORTATA SULL’IMBALLAGGIO INTERNO, SULL’IMBALLAGGIO ESTERNO O SU ENTRAMBI?
Nel caso di imballaggi combinati soggetti alle normative per il trasporto di merci pericolose (ADR, ADN, RID, IATA, IMDG Code), le etichette di pericolo CLP sono obbligatorie su tutti gli imballaggi interni ed intermedi, mentre diventano facoltative sull’imballaggio esterno. Questo vale anche in caso di semplice marcatura per il trasporto in esenzione LQ.
Sull’imballaggio esterno dovranno essere apposte le eventuali etichette di pericolo per il trasporto.
Nel caso, invece, il prodotto non sia soggetto alle normative per il trasporto delle merci pericolose, allora l’etichetta CLP è obbligatoria sia sugli imballaggi interni, che su quelli intermedi, che anche su quelli esterni.
IN QUALI CASI GLI IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI VENDUTI AL DETTAGLIO, DEVONO RIPORTARE L’INDICAZIONE TATTILE PER I NON VEDENTI E LA CHIUSURA DI SICUREZZA PER I BAMBINI?
In base alle disposizioni dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 65 del 14/03/2003 e dell’art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 52 del 3/02/1997, e ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato II, Parte 3, l’indicazione tattile per i non vedenti deve essere riportata su imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio, se classificati come presentanti pericoli di tossicità acuta, corrosione della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2), cancerogenicità (categoria 2), tossicità per le riproduzione (categoria 2), sensibilizzazione delle vie respiratorie o STOT, (categorie 1 e 2), come pericolose in caso di aspirazione o come gas, liquidi, e solidi infiammabili (categorie 1 e 2).
La disposizione non si applica nel caso degli aerosol classificati ed etichettati come ‘aerosol estremamente infiammabili’ o ‘aerosol infiammabili’.
La chiusura di sicurezza per i bambini deve, invece, essere presente:
- negli imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio e classificati per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT- esposizione singola (categoria 1), STOT – esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1);
- negli imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o miscele fornite a pubblico che presentano un pericolo in caso di aspirazione ( Xn, R65 e H334, Asp.Tox.1) ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un dispositivo di nebulizzazione sigillato;
- negli imballaggi di qualunque capacità venduti al dettaglio, in cui è presente almeno una delle due sostanze: Metanolo (CAS 67-56-1; CE 200-659-6) in concentrazione superiore o uguale al 3% o/e Diclorometano (CAS 75-09-2; CE 200-838-9) in concentrazione superiore o uguale al 1%.
Per essere esentati da queste prescrizioni è necessario che la destinazione d’uso delle sostanze o preparati pericolosi sia esclusivamente di carattere professionale.
In questo caso è necessario riportare sull’etichetta la dicitura: “Ad uso esclusivamente professionale“.