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CHE DIMENSIONI DEVE AVERE L’ETICHETTA DI PERICOLO SECONDO CLP?

Le misure minime dell’etichette sono stabilite dalla norma (Regolamento n. 1272/2008) in funzione delle dimensioni del contenitore.
Tali misure sono rapportate alla capacità del contenitore secondo la Tabella 1.3, pag. 4 del Regolamento 286/2011, 2° adeguamento al CLP:

Tabella 1.3
DIMENSIONI MINIME DELLE ETICHETTE E DEI PITTOGRAMMI

Capacità di imballaggio

Dimensioni dell’etichetta (in millimetri)
per le informazioni di cui all’articolo 17

Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
(misura del lato del rombo)

Non superiore a 3 litri

Possibilmente almeno 52 x 74

Non inferiori a 10 x 10
Possibilmente almeno 16 x 16

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri

Almeno 74 x 105

Almeno 23 x 23

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri

Almeno 105 x 148

Almeno 32 x 32

Superiore a 500 litri

Almeno 148 x 210

Almeno 46 x 46

Tabella 1.3
DIMENSIONI MINIME DELLE ETICHETTE E DEI PITTOGRAMMI

Capacità di imballaggio

Non superiore a 3 litri

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri

Superiore a 500 litri

Dimensioni dell’etichetta (in millimetri)
per le informazioni di cui all’articolo 17

Possibilmente almeno 52 x 74

Almeno 74 x 105

Almeno 105 x 148

Almeno 148 x 210

Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
(misura del lato del rombo)

Non inferiori a 10 x 10
Possibilmente almeno 16 x 16

Almeno 23 x 23

Almeno 32 x 32

Almeno 46 x 46

CHE FORMA E CHE DIMENSIONI DEVONO AVERE I PITTOGRAMMI RIPORTATI SULL’ETICHETTA DI PERICOLO, SECONDO IL CLP?

Sull’etichetta devono essere riportati tutti i pittogrammi richiesti dalla classificazione.
I pittogrammi di pericolo hanno forma di un quadrato poggiante su una punta; sono costituiti da un simbolo nero su uno sfondo bianco, con bordo rosso.
Ogni pittogramma di pericolo copre almeno 1/15 della superficie minima dell’etichetta.
La superficie minima di ogni pittogramma di pericolo non misura meno di 1 cm².

CHE INFORMAZIONI DEVE RIPORTARE L’ETICHETTA DI PERICOLO, SECONDO IL CLP?

  • Il nome, l’indirizzo completo ed il telefono del fornitore;
  • l’identificatore del prodotto contenuto;
  • la quantità nominale, se non è già indicata sul collo;
  • i pittogrammi;
  • le indicazioni di pericolo;
  • le avvertenze;
  • i consigli di prudenza;
  • le informazioni supplementari.

L’etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro o degli stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato.

COSA SI INTENDE CON IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO?

Nel caso di una sostanza, presente nell’Allegato VI del Regolamento CLP, corrisponde al n. INDEX e alla denominazione riportata nell’Allegato.
Nel caso, invece, di una sostanza senza classificazione armonizzata, corrisponde al n. CAS (se esiste) e alla denominazione Iupac.
Nel caso di miscele, corrisponde al nome commerciale della miscela, eventualmente integrato dal nome delle sostanze che la rendono pericolosa per la salute.

CHE COSA SONO LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ETICHETTATURA DI SOSTANZE E DI MISCELE?

Sono frasi costituite dalla sigla EUH ed un numero, che riprende quello delle frasi R, che sono state abbandonate dal CLP.

Esse identificano:

  • pericoli fisico-chimici, per l’etichettatura di sostanze e di miscele;
  • pericoli per la salute, per l’etichettatura di sostanze e di miscele;
  • pericoli derivanti la presenza di elementi metallici nelle miscele o di isocianati o di cianoacrilati;
  • pericoli derivanti dalla presenza di sostanze sensibilizzanti contenute in miscele.

POSSO RIPORTARE ALTRE INFORMAZIONI SULL’ETICHETTA DI PERICOLO?

No.
L’etichetta di pericolo non dovrebbe contenere altro che quanto previsto.
Poiché tuttavia sull’imballaggio dei prodotti è fatto obbligo, a seconda dei casi, di riportare altre informazioni o notizie e dati complementari devono o possono essere apposte per il corretto utilizzo, è buona norma separare chiaramente (tramite riquadro, linee, colori diversi) l’area “di pericolo” (che deve rispettare le misure previste), da tutto il resto.
Possono così essere gestiti separatamente gli spazi destinati a loghi e marchi, istruzioni d’uso, di applicazione, di catalisi, ecc.., numeri di lotto, contenuto netto, VOC, scadenze e quanto altro, senza intaccare il rapporto fra le dimensioni dei simboli e l’area dell’etichetta di pericolo.

DEVO RIPORTARE IN ETICHETTA IL NUMERO UN?

No, il numero UN fa riferimento al trasporto del materiale.
Le normative che regolano il trasporto delle merci pericolose prevedono in effetti l’indicazione del n. UN ed una appropriata etichettatura per l’imballaggio, ma si tratta di una normativa con riferimenti propri ed indipendenti.
Si consiglia quindi di tenere separate le informazioni, per lo meno con opportuni riquadri anche se si opta per un unico supporto fisico applicato all’imballaggio.

QUALI SONO LE SOSTANZE CONTENUTE NELLA MISCELA CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INDICATE IN ETICHETTA (CONTIENE…)?

Questo aspetto è ora normato dall’art. 18 del Regolamento CLP, il quale prevede che le miscele pericolose siano identificate dichiarando le sostanze (fino a 4) che concorrono alla classificazione della miscela come pericolosa per la salute.
In particolare è richiesto di riportare l’identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.

QUALI SONO I LIMITI DA CONSIDERARE PER IL PIOMBO ED I SUOI COMPOSTI?

Esistono due tipi di limiti: quelli individuali previsti per la singola sostanza (che generano l’obbligo di apporre le frasi normalmente previste) ed un limite aggiuntivo, fissato allo 0,15%, oltre il quale è necessario indicare la frase “Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini”.
È importante però notare che, poiché il piombo ed i suoi composti sono contrassegnati dalla Nota 1, la percentuale da considerare ai fini del confronto con tali limiti non è quella con cui la sostanza è presente nel preparato, bensì la percentuale di elemento metallico (piombo in questo caso) presente complessivamente.
Per un calcolo corretto è quindi necessario conoscere anche la percentuale di piombo metallico presente nella sostanza.