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COS’È IL REGOLAMENTO 2017/776?

É il decimo adeguamento del Regolamento 1272/2008, che prevede l’aggiornamento dell’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate). Inoltre i testi e le intestazioni delle varie tabelle vengono corretti per tener conto dell’avvenuta soppressione della tabella 3.2 dell’Allegato VI. Nella tabella 3.1 dell’Allegato VI viene introdotta la stima di tossicità acuta nella stessa colonna dei fattori M e limiti specifici. L’unica sostanza per cui tale valore è fornito è per ora la nicotina.
Obbligo di applicazione: 1° Dicembre 2018.
Per alcune modifiche dell’Allegato VI (parte introduttiva e note relative alle miscele, l’obbligo di applicazione decorre invece dal 1° giugno 217.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.

COS’È IL REGOLAMENTO 2016/1179?

É il nono adeguamento del Regolamento 1272/2008, che prevede l’aggiornamento dell’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate). Sopprime, inoltre, la tabella 3.2 dell’Allegato VI (vengono quindi meno le classificazioni armonizzate secondo la direttiva 67/548/CEE).
Obbligo di applicazione: 1° Marzo 2018. Per la soppressione della tabella 3.2: 1° giugno 2017.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.

COS’È IL REGOLAMENTO 2016/918?

É l’ottavo adeguamento del Regolamento 1272/2008, che recepisce per il mercato europeo le novità introdotte a livello mondiale dalla quinta edizione del GHS.
Le principali novità introdotte sono un nuovo metodo di classificazione per i solidi comburenti, l’inserimento della Categoria 1 per la corrosione della pelle e per i danni oculari, una modifica sui criteri di classificazione degli aerosol.
Vengono inoltre rivisti molti consigli di prudenza, sia come testi, sia come associazione alle varie classificazione. Vengono cancellati alcuni consigli di prudenza e inseriti dei nuovi.
Viene chiarita meglio la deroga all’etichettatura dei prodotti corrosivi per i metalli. Viene stabilita la possibilità di non riportare l’indicazione supplementare EUH208 quando è presente una delle due indicazioni EUH204 o EUH205.
Obbligo di applicazione: 1° Febbraio 2018.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.
Deroga: per le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018 l’obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al presente regolamento non si applica prima del 1° febbraio 2020.

COS’È IL REGOLAMENTO 2015/1221?

É il settimo adeguamento del Regolamento 1272/2008, che prevede l’aggiornamento dell’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
Obbligo di applicazione: 1° Gennaio 2017 per le sostanze e per le miscele.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.

COS’È IL REGOLAMENTO 605/2014?

É il sesto adeguamento del Regolamento 1272/2008, che integra il CLP con i testi necessari a causa adesione all’Unione Europea della Repubblica Croata.
Il Regolamento aggiorna inoltre le tabelle 3.1 e 3.2 dell’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
Obbligo di applicazione: 1° Dicembre 2014 per le sostanze, 1° giugno 2015 per le miscele e 1° aprile 2015 per le classificazioni armonizzate nuove o modificate.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.
Deroga: Le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente Regolamento fino al 1° dicembre 2016.
Fino al 1° giugno 2017 non sussiste l’obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento CLP e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

COS’È IL REGOLAMENTO 944/2013?

É il quinto adeguamento del Regolamento 1272/2008, che completa il recepimento per il mercato europeo le novità introdotte a livello mondiale dalla quarta edizione del GHS.
Il consiglio di prudenza P210 viene modificato nell’Allegato IV; la modifica del testo tuttavia non ha valore pratico in quanto manca la correzione nell’Allegato V, che è la fonte dei testi precisata dalla norma. Dunque il testo ufficiale del consiglio di prudenza P210 rimane quello indicato nel quarto ATP.
Il Regolamento aggiorna inoltre le tabelle 3.1 e 3.2 dell’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
Obbligo di applicazione: 1° gennaio 2015 per le modifiche e nuovi inserimenti di classificazioni armonizzate, con l’eccezione della voce “pece, catrame di carbone alta temperatura” per cui la data è spostata al 1° Aprile 2016.
É comunque applicabile su base volontaria anche prima di tale data.

COS’È IL REGOLAMENTO 487/2013?

È il quarto adeguamento al Regolamento 1272/2008, che recepisce per il mercato europeo le novità introdotte a livello mondiale dalla quarta edizione del GHS.
Viene inserita una nuova classificazione per gli aerosol non infiammabili e per i gas chimicamente instabili.
Il Regolamento modifica diversi consigli di prudenza P da attribuirsi alle diverse classi di pericolo, e stabilisce nuove esenzioni per l’etichettatura delle piccole quantità di prodotti pericolosi.
Viene infine soppressa la indicazione supplementare di pericolo EUH006, esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria, che finora corrispondeva alla frase R6.
L’obbligo di applicazione è stata dal 1° dicembre 2014 per le sostanze, il 1° giugno 2015 per le miscele.
È comunque applicabile su base volontaria anche prima di tali date.

COS’È IL REGOLAMENTO 618/2012?

È il terzo adeguamento al Regolamento 1272/2008, che modifica ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico il Regolamento 1272/2008: è stata rivista e resa più restrittiva la classificazione di 5 sostanze e 11 nuove sostanze sono state introdotte nell’Allegato VI.

COS’È IL REGOLAMENTO 286/2011?

È  il secondo adeguamento al Regolamento 1272/2008, che modifica ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico il Regolamento 1272/2008: è stata rivista e resa più restrittiva la classificazione di 4 sostanze; sono stati modificati alcuni criteri di classificazione delle sostanze applicando tabelle nuove ed infine due pittogrammi hanno subito delle modifiche.

COS’È IL REGOLAMENTO 790/2009?

Regolamento (CE) 790/2009 della commissione del 10 Agosto 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
È il primo adeguamento al Regolamento 1272/2008/CE, costituito da 5 allegati:

  • Allegato I: contiene le sostanze già presenti nel Regolamento CLP, la cui classificazione è stata rivista e resa più restrittiva. Classificazione secondo CLP: frasi H e pittogrammi.
  • Allegato II: contiene le sostanze nuove classificate con frasi H e nuovi pittogrammi di pericolo.
  • Allegato III: riporta l’elenco di 10 sostanze che sono state eliminate dal Regolamento CLP.
  • Allegato IV: riporta le stesse sostanze dell’Allegato I, ma con la corrispondente classificazione vecchia frasi R e S.
  • Allegato V: riporta le stesse sostanze dell’Allegato II, ma con la corrispondente classificazione vecchia frasi R e S.

COS’È IL CLP?

Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008, relativo alla Classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La classificazione delle sostanze è contenuta nell’Allegato VI, che è suddiviso in due Tabelle: 3.1 e 3.2.
La tabella 3.1 contiene la classificazione e l’etichettatura delle sostanze secondo CLP: frasi H, frasi P e nuovi pittogrammi di pericolo.
La tabella 3.2, invece, contiene la corrispondente classificazione ed etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CE: frasi R, frasi S e simboli di pericolo.
Nel CLP vengono enunciati nuovi principi e nuove tabelle per la classificazione delle sostanze e delle miscele.
 
La classificazione secondo il CLP è espressa mediante:

  • le Indicazioni di pericolo H,
  • i Consigli di prudenza P;
  • i nuovi pittogrammi di pericolo, aventi forma romboidale con contorno rosso, uno sfondo bianco e il simbolo interno nero,
  • le Note;
  • eventuali Indicazioni di pericolo supplementari EUH.

Per la classificazione delle sostanze è previsto che si applichi obbligatoriamente a partire dal 1°Dicembre 2010 la doppia classificazione: vecchia normativa, (Direttiva 67/548/CEE) insieme a quella nuova (Regolamento 1272/2008/CEE).
Ciò vuol dire che la sostanza verrà classificata tramite frasi H, P, EUH, note e pittogrammi, ma anche frasi R, S, note e simboli di pericolo.
Questa disposizione resterà valida fino al 31 Maggio 2015.

Invece, per la classificazione delle miscele, è previsto un periodo transitorio valido fino al 31 Maggio 2015, durante il quale è possibile avvalersi della vecchia normativa (Direttiva 1999/45/CEE, direttiva preparati) oppure applicare la doppia classificazione, vale a dire vecchia normativa (Direttiva 1999/45/CE) insieme a quella nuova (Regolamento 1272/2008/CEE). Ciò vuol dire che la miscela potrà essere classificata tramite frasi R, S e i simboli di pericolo quadrati arancioni con il simbolo interno nero, ancora fino al 31 Maggio 2015; oppure potrà essere classificata tramite frasi H, P, EUH, note e pittogrammi, ma anche frasi R, S, note e simboli di pericolo, sempre fino al 31 Maggio 2015, a condizione che l’etichetta apposta sull’imballaggio sia ai sensi esclusivamente del Regolamento CLP.

Dal 1° Giugno 2015 è obbligatorio classificare ed etichettare le sostanze e le miscele pericolose esclusivamente secondo CLP.
Tale data implica l’abrogazione della Direttiva 67/548/CEE e della Direttiva 1999/45/CEE.

Termini e scadenze di applicazioni:

1° Dicembre 2010
SOSTANZE
• Obbligatoria la classificazione DSD +CLP – etichettatura CLP
MISCELE
• Classificazione e etichettatura DPD
oppure
• Doppia classificazione DPD + CLP – etichettatura CLP

1° Giugno 2015
Obbligatoria la classificazione e l’etichettatura CLP