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Come devono essere riportate le informazioni in sezione 9 della SDS?

Il Regolamento (UE) 2020/878, che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH, in relazione ai contenuti della sezione 9, che raccoglie le proprietà fisiche e chimiche, stabilisce che tali proprietà per le sostanze e le miscele devono essere chiaramente identificate e riportate insieme alle rispettive unità di misura. Inoltre è richiesto di indicare il metodo di determinazione, comprese le condizioni di misurazione e di riferimento, laddove pertinente per l’interpretazione del valore numerico.
Più in generale, possiamo dire che questa sezione deve contenere i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti; ciò significa che deve essere riportato un dato o un’informazione qualora coerente per il prodotto oggetto della SDS ed il relativo stato fisico; diversamente, se è necessario fornire una motivazione in grado di spiegare che una particolare proprietà non si applica, se ciò non è ovvio. E’ anche richiesto di differenziare chiaramente i casi in cui non si dispone di informazioni poiché non determinate (vale a dire una mancanza di informazioni), da quelli in cui sono disponibili risultati sperimentali negativi (cioè che escludono una certa proprietà) e da quelli in cui il dato non è rilevante per il prodotto in questione.
Un valido esempio può essere rappresentato dall’immissione sul mercato di una miscela di olii per i quali non è possibile determinare il pH della miscela mediante un pHmetro. In questa circostanza, sarà sufficiente indicare che il valore non è disponibile oppure non applicabile, ed inserire come motivazione di mancanza del dato “la miscela non è solubile in acqua”.
In ultimo, è indispensabile che le informazioni contenute in questa sezione risultino coerenti con la classificazione attribuita al prodotto (sezione 2) così come la classificazione per il trasporto (sezione 14).