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Aggiornamento del CLP: il nuovo obbligo dei distributori

L’aggiornamento del CLP impone ai distributori l’obbligo di notifica delle miscele pericolose

Il 10 Dicembre 2024 è entrato in applicazione il Reg. UE 2024/2865, che modifica il Reg. UE 1272/2008 (CLP) tenendo in considerazione il progresso dovuto alla globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e le nuove modalità di vendita, come le vendite online.

Tra i temi che sono stati oggetto di modifica, ci focalizziamo sul nuovo ruolo dei distributori come soggetto obbligato alla notifica PCN a norma dell’articolo 45 del regolamento CLP e dell’allegato VIII dello stesso.

Chi si può definire distributore?

I distributori sono definiti come coloro che si procurano una sostanza chimica o una miscela nello Spazio Economico Europeo (SEE), la conservano e quindi la immettono sul mercato per conto proprio o di terzi, senza modificarne la composizione chimica.

Per esempio, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio sono distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. 

Non sono definiti distributori coloro che:

  • acquistano prodotti chimici fuori dal SEE e le immettono direttamente sul mercato del SEE: questi sono definiti come importatori;
  • acquistano prodotti chimici all’interno del SEE e li miscelano, li diluiscono o li utilizzano per riempire contenitori prima di fornirle a terzi: questi sono definiti come  utilizzatori a valle.

Il nuovo regolamento chiarisce ora in maniera precisa il ruolo del distributore ai fini delle notifiche di miscele pericolose: ruolo che finora era oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri dell’Unione Europea.

Quali sono gli obblighi del distributore?

Il Reg. 2024/2865 specifica che i distributori hanno l’obbligo di trasmettere agli organismi designati le informazioni utili per una risposta di emergenza sanitaria adeguata conformemente all’allegato VIII del CLP, ossia di procedere con la notifica PCN in questi casi:

  1. se distribuiscono miscele pericolose per la salute o per le proprietà fisiche in Stati membri diversi da quelli indicati nella trasmissione originale;
  2. se le rivendono sotto altro marchio;
  3. se rietichettano le miscele.

Tale obbligo non si applica se i distributori possono dimostrare che l’organismo o gli organismi designati hanno già ricevuto le stesse informazioni dagli importatori e dagli utilizzatori a valle.

Cosa si intende con “rivendita sotto altro marchio” e “rietichettatura”?

  • Con “rivendita sotto altro marchio” si intende l’immissione sul mercato di un prodotto applicando il marchio di una azienda diversa da quella del produttore (europeo).
  • Con “rietichettatura” si intende apporre una propria etichetta sull’imballaggio del produttore: questo può avvenire per diversi motivi, come adattarla ai propri colori aziendali o attribuire al prodotto un diverso nome commerciale.

Nei casi sopra riportati il produttore è obbligato a notificare la miscela, essendo il primo soggetto che immette il prodotto sul mercato.

Il distributore invece può procedere seguendo due opzioni:

  • nel caso che il produttore accetti di notificare la miscela anche per conto del distributore: in questo caso il distributore deve accertarsi che la notifica copra effettivamente il suo prodotto, sia in termini di Paesi di destinazione che di nomi commerciali;
  • in alternativa il distributore procede ad una propria notifica, generando un proprio codice UFI, e dichiarando come composizione il 100% della MIM (Miscela in Miscela) fornitagli dal produttore.

Qual è la scadenza per questa novità?

La data di applicazione del Reg. 2024/2865 è il 10 Dicembre 2024, ma è prevista una deroga circa questo tema: l’Art. 2 di tale regolamento prevede infatti che la data di applicazione sia spostata al 1° Gennaio 2027.

In sintesi, dal 10 Dicembre 2024 i distributori possono già ritenersi soggetti obbligati e, quindi, procedere a notificare le miscele a proprio nome, mentre dal 1° Gennaio 2027 questa possibilità diventerà un obbligo a tutti gli effetti.

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