Come riportare l’UFI: dai casi più comuni a quelli esentati
di Chiara CorinoIl Regolamento (UE) 2017/542 (o Allegato VIII) ha introdotto le nuove procedure di notifica dei preparati pericolosi, per la salute e per i pericoli chimico fisici, immessi sul mercato. La notifica prevede la generazione di un Identificatore Univoco di Formula: si tratta di un codice alfanumerico di 16 caratteri, che identifica in modo univoco la formulazione di una miscela e viene generato sulla base della P.IVA dell’azienda e del codice numerico della formulazione, detto appunto UFI. La procedura di notifica Europea ha lo scopo di garantire una risposta di emergenza sanitaria efficace e mirata, proprio sulla base della lettura di questo codice UFI, che identifica in maniera univoca la formulazione del prodotto. Il centro antiveleno preposto potrà quindi intervenire tempestivamente in caso di uso improprio della miscela. Per permettere ciò, il codice UFI deve essere riportato obbligatoriamente sull’etichetta del prodotto, oltre che essere incluso nel dossier di notifica PCN, assieme ad altre informazioni relative al prodotto. In aggiunta, su base volontaria può essere riportato in sezione 1 della SDS.
Come riportare il codice UFI in etichetta
Il notificante deve rispettare le esigenze normative previste da allegato VIII per come riportare il codice UFI sull’etichetta di una miscela pericolosa immessa sul mercato. Deve, infatti, riportare l’acronimo “UFI:” in lettere maiuscole, chiaramente visibile, leggibile e indelebile, seguito da 4 gruppi, ciascuno di 4 codici alfanumerici separati dal simbolo separatore “ –“.
Il codice UFI può essere scritto per esteso, oppure può essere riportato andando a capo, spezzando il codice in corrispondenza del secondo tratto separatore.
Esenzioni
Nel caso di miscele pericolose immesse sul mercato e non imballate, il notificante deve riportare il codice UFI nella sezione 1 della scheda di sicurezza. In questo caso infatti, non essendo applicabile l’etichetta, l’indicazione dell’UFI diviene obbligatoria nella scheda di sicurezza.
Vi è infine una esenzione particolare per le pitture personalizzate, cioè quelle pitture che vengono messe in tinta su richiesta di un cliente professionale o privato presso un punto di vendita e in modesta quantità. In questo caso, anche se la pittura è pericolosa, non è necessario generare un UFI e notificarla ad ECHA, ma devono essere riportati sull’etichetta gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata, che superano lo 0,1 % e soggette a notifica Europea.
Prossimi appuntamenti
In arrivo settimana prossima l’ultima pillola PCN direttamente nella tua casella e-mail:
6/6 – Aggiornare le notifiche e/o cambiare l’UFI: quando?
L’ultimissima scadenza della Notifica PCN si sta avvicinando: assicurati di esserti iscritta/o al webinar del 22 Gennaio sulla Notifica PCN!

