Obbligo di notifica delle miscele pericolose: obiettivi e scadenze. Siamo ancora in un periodo transitorio?
di Marialuisa Visconti
L’ultima scadenza: 31 dicembre 2024
Siamo quasi giunti all’ultima scadenza, che non dipende, come per le precedenti, dal tipo di uso finale delle miscele, ma riguarda tutte quelle miscele che erano già state notificate a livello nazionale senza subire negli ultimi anni alcun cambiamento.
Tutte queste miscele devono essere notificate entro la fine di quest’anno. Un impegno davvero importante per molte aziende.
Bisogna però sottolineare il lato positivo di questo sforzo: con la nuova notifica in formato PCN diviene molto più semplice regolarizzare la commercializzazione in diversi mercati dell’Unione Europea, in quanto le regole sono ora condivise.
Le aziende che si ritrovano ora con molte notifiche ancora da preparare secondo le nuove modalità hanno una possibilità che potrebbe garantir loro il rispetto della scadenza normativa
Il software Epy, di proprietà di Telematic, ha dei moduli integrati che consentono di notificare S2S con un notevolissimo risparmio di tempo. Anche l’implementazione e l’avvio del sistema possono essere ottenuti con un moderato consumo di tempo ed energie, avendo a disposizione una serie di funzionalità che consentono di operare in maniera massiva, di predeterminare molti dei parametri necessari, di avere a portata d’occhio in ogni momento il punto della situazione tra notifiche fatte e notifiche mancanti.
Per rispondere alla domanda del titolo dunque si può dire che sì, siamo ancora in un periodo transitorio, ma questo sta ormai per concludersi per tutte le miscele. Nel giro di poco più di due mesi tutte le miscele pericolose saranno identificate da un codice UFI, associato ad una notifica eseguita.
Sono solo i prodotti già notificati con la precedente normativa e già immessi sul mercato prima che entrasse in vigore un obbligo di notifica in formato PCN, che potranno continuare a restare sul mercato senza UFI, seppur costituiti da miscele pericolose. Questo ovviamente solo se il prodotto rimane invariato e non esce dal/dai Paesi in cui è stato notificato.
L’obbligo e la sua storia
L’obbligo di notificare le miscele pericolose risale a decenni fa, ed è rimasto per decenni regolamentato a livello nazionale.
E’ solo dalla pubblicazione del regolamento 2017/542 che il nuovo Allegato 8° al CLP ha istituito una modalità ed un formato omogeneo in tutta l’Unione Europea per questa comunicazione.
L’obiettivo non è cambiato rispetto a quanto indicato dall’articolo 25 della precedente Direttiva 1999/45/CE: rendere disponibili le informazioni utili ad intervenire nel modo più opportuno a salvaguardia della salute.
L’Allegato 8° del CLP conferma l’obbligo di notifica delle miscele classificate pericolose per la salute o per proprietà chimico/fisiche.
Questo obbligo viene esteso in l’Italia a tutti i detergenti, indipendentemente dalla loro pericolosità.
Prossimi appuntamenti
Questo era il primo appuntamento della serie, ma nelle prossime settimane riceverai altre “pillole” sulla notifica PCN in modo da essere sicura/o della conformità dei tuoi prodotti. Ecco un’anticipazione:
2/6 – Chi deve notificare?
3/6 – La lingua di notifica e pagamento delle tariffe.
4/6 – PCN: obblighi dell’importatore di materie prime da Paesi extra UE.
5/6 – Come riportare l’UFI: dai casi più comuni a quelli esentati.
6/6 – Aggiornare le notifiche e/o cambiare l’UFI: quando?

