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DIRETTIVA UE – PROTEZIONE LAVORATORI

Pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro

Il 9 marzo 2022 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Principali modifiche introdotte:
– Estensione dell’ambito applicativo della Direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Alla luce dei più recenti dati scientifici, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, queste sostanze possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori. Pertanto, verranno disciplinate seguendo il medesimo approccio, al fine di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione.
– Introduzione di valori limite biologici per la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione (CMR), come nel caso del Piombo e suoi composti ionici.
– Definizione di alcuni valori limite di esposizione professionale di alcune sostanze chimiche e modifica di altri, stabiliti in precedenza; ne sono un esempio l’acrilonitrile (cancerogeno 1B) o i composti del nichel (cancerogeno 1A), il bisfenolo A (reprotossico 1B), ecc…
Sono stati poi rivisti (ridotti) i limiti stabiliti per il benzene (cancerogeno 1A) per il quale è riconosciuto utile il monitoraggio biologico; inoltre, la Commissione valuterà la necessità di modificare il limite stabilito per la polvere di silice cristallina respirabile.
– Non ultimo, il fatto che è ritenuto necessario che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti ad agenti CMR, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi.

Tempistiche
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 5 aprile 2024 mettendo in campo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

Quali ripercussioni sulla SDS?
Dal punto di vista della compilazione della SDS, le sostanze per cui è stato stabilito un limite d’esposizione professionale, nella prima elaborazione di una nuova SDS oppure nelle rielaborazioni di SDS già redatte, verranno citate in SDS, indipendentemente dalla quantità secondo cui sono presenti nella distinta base.