È stato recentemente pubblicato il Regolamento (UE) 2022/477 che modifica gli allegati da VI a X del Regolamento REACH e che si applicherà a partire dal 14 ottobre 2022.
Cosa trattano questi allegati?
L’Allegato VI stabilisce le prescrizioni in materia di informazione relative a l’identità di fabbricanti o importatori, l’identità della sostanza, alla fabbricazione e sull’uso o sugli usi della sostanza, la classificazione e l’etichettatura della sostanza, le istruzioni sulla sicurezza d’uso della sostanza e, per sostanze registrate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate, informazioni in merito all’esposizione.
Gli allegati da VII a X fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a 1 t, 10 t, 100 t o 1000 t che dovranno quindi essere raccolte (dalla letteratura scientifica se valutate e ritenute pertinenti rispetto alla necessità regolatoria oppure generate ad hoc attraverso il testing).
Quali modifiche sono state introdotte?
Una delle modifiche che riteniamo significativo segnalare riguarda l’Allegato VI e, in particolare, ora la norma prevede che, se è stato nominato un rappresentante esclusivo, è necessario fornire alcune informazioni riguardanti il soggetto Extra-EU che lo ha nominato.
A questo proposito, ECHA ha pubblicato una news che fornisce dei dettagli ulteriori; in particolare che chiarito che, a partire dallo scorso 26 aprile, se si è un rappresentante esclusivo di un produttore Extra-UE, dovrà essere identificato il produttore non UE che si rappresenta e che è necessario disporre di un account REACH-IT separato per ciascun produttore non UE che si rappresenta e disporre delle registrazioni necessarie per ciascuno di essi.
Inoltre, se si è un rappresentante esclusivo ma, al tempo stesso, anche produttore/importatore, si dovranno avere account REACH-IT separati per i diversi ruoli. Nel caso in cui si debbano ri-organizzare gli account non è necessario pagare la tariffa per il cambio di legal entity se tale modifica verrà effettuata entro la data di applicazione del Regolamento (ovvero entro il prossimo 14 Ottobre).
Quali informazioni dovrà fornire il rappresentante esclusivo?
Le informazioni che il rappresentante esclusivo dovrà fornire riguardanti la persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione sono:
• nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email;
• persona di contatto;
• ubicazione di eventuali siti di produzione o formulazione;
• sito web aziendale; e
• numeri di identificazione della società nazionale.