La corte europea di giustizia ha annullato in data 23/11/2022 la classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio in forma di polvere fine come Cancerogeno di categoria 2 per inalazione, prevista dal Regolamento 2020/217 (XIV ATP).
La Corte ha indicato che la Commissione ha commesso un errore nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio su cui si basava la classificazione e (ancora più importante) che una classificazione può applicarsi solo a una sostanza che abbia una intrinseca proprietà di provocare il cancro.
Le conseguenze pratiche si avranno se e quando il regolamento sarà effettivamente abrogato.
In pratica potrebbero decadere (se non vi sarà un ricorso) l’obbligo di riportare l’indicazione di pericolo H351 per i prodotti in polvere contenenti almeno l’1% di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico inferiore o pari a 10 micrometri.
Potrebbero inoltre decadere gli obblighi di etichettatura con EUH 211 per le miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri e con EUH212 per le miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio.
E’ la prima volta che una classificazione armonizzata viene annullata dalla Corte di giustizia, un fatto inedito che avrà conseguenze sicuramente importanti.